Profili processuali della nullità di protezione nei contratti bancari: riflessi sull’onere della prova nei giudizi di ripetizione d’indebito oggettivo
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Questo contributo affronta il tema dell’onere di deposito del contratto bancario nei giudizi di ripetizione d’indebito oggettivo azionati dal cliente. In particolare, l’orientamento espresso nel 2018 dalle Sezioni Unite sulla validità contratti monofirma (finanziari, ma anche bancari) suggerisce un ripensamento del tradizionale orientamento giurisprudenziale incline ad imporre al correntista il deposito del contratto, sulla base dell’applicazione del più generale indirizzo secondo il quale anche nelle cause di accertamento negativo, l’onere della prova incombe sull’attore. La Corte di cassazione, ha già ridimensionato l’estensione di questo orientamento, escludendolo per le ipotesi in cui il cliente bancario/attore, alleghi la conclusione “verbis tantum” del contratto. Il presente contributo, prendendo spunto da un’ordinanza del giugno 2022 della Suprema Corte in tema di differenze nel regime di nullità contrattuale bancaria ante e post T.U.B., si prefigge di mostrare come, muovendo dalla prospettiva “funzionale” della forma scritta dei contratti bancari, debba ritenersi sempre incombente sulla banca l’onere di produzione del contratto.
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