Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista di Diritto del Risparmio: Mutuo con contestuale costituzione della somma in deposito cauzionale: è titolo esecutivo? Nota critica a Cassazione nn. 9229/2022 e 38884/2021

Recenti ordinanze della Suprema Corte circa l’utilizzabilità come titolo esecutivo del contratto di mutuo in cui la somma viene data per erogata e contestualmente vincolata alla banca in deposito cauzionale infruttifero, con facoltà della banca di autosoddisfarsi sulla stessa in ipotesi di inadempimento della parte mutuataria a determinate obbligazioni documentali, meritano una più approfondita riflessione, alla luce delle conseguenze derivanti dall’inquadramento giuridico del deposito cauzionale in questione, che va annoverato nello schema del patto marciano, o meglio del pegno irregolare ex art. 1851 c.c., integrante uno strumento di autotutela esecutiva alternativo a quello dell’esecuzione forzata.

Il presente scritto ha dunque lo scopo, attraverso un itinerario critico della estensione analogica dei principi giurisprudenziali dettati in tema di perfezionamento del contratto di mutuo al diverso tema della fungibilità dello stesso come titolo esecutivo, di porre in luce come tale deposito cauzionale infruttifero, alias pegno irregolare, riverberi i suoi effetti sulla forza “esecutiva” di tale contratto di mutuo, negandola in radice.